mercoledì 3 dicembre 2014

Per la Corte di Cassazione costituisce discriminazione indiretta dell’alunno disabile la mancata attuazione del Piano Educativo Individualizzato elaborato per il sostegno scolastico. Sentenza 25 novembre 2014 n. 25011

GIURISPRUDENZA: Disabili, obbligo della scuola di osservare il piano educativo individualizzato
Per la Corte di Cassazione costituisce discriminazione indiretta dell’alunno disabile la mancata attuazione del Piano Educativo Individualizzato elaborato per il sostegno scolastico.
Sentenza 25 novembre 2014 n. 25011
Corte di Cassazione, sezioni unite

L'attuale legislazione prevede l'assoluta centralità del piano educativo individualizzato, inteso come strumento rivolto a consentire l'elaborazione di una scelta condivisa frutto anche del confronto tra genitori dell'alunno disabile ed amministrazione.

È fondamentale, inoltre, l'immediato e doveroso collegamento, in presenza di specifiche tipologie di handicap tra le necessità prospettate dal piano ed il momento dell'assegnazione dell'insegnante di sostegno.

Su questi temi è intervenuta un'importante Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, depositata il 25 novembre 2014, nella quale viene stabilito che il piano educativo individualizzato per il sostegno scolastico dell’alunno in situazione di handicap, una volta elaborato con il concorso degli insegnanti e degli operatori della sanità pubblica, comporta l’obbligo dell’amministrazione scolastica – priva di potere discrezione a rimodulare la misura del supporto integrativo in ragione della scarsità di risorse disponibili per il servizio – di apprestare gli interventi corrispondenti alle esigenze rilevate.

Problematiche economiche, quindi, non legittimano l'omissione o l'insufficienza della misura del supporto integrativo che è lesiva del diritto dell’inabile ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, determinando – in assenza di una corrispondente contrazione dell’offerta formativa per i normodotati – una discriminazione indiretta, per la cui repressione è competente il giudice ordinario.

Per approfondimenti: http://dirittocivilecontemporaneo.com/

http://www.ilquotidianodellapa.it/

Nessun commento:

Posta un commento